Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019 n. 47 Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 47
Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca. (19G00054)
(GU n.133 del 8-6-2019)
Vigente al: 23-6-2019
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e
in particolare l’articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonché’ l’articolo 75,
comma 3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l’articolo
3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’
nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità’, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, e in particolare la Tabella 7 allegata al predetto decreto,
contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli
articoli 4 e 4-bis;
Visto l’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
Preso atto che tale proposta prevede una razionalizzazione
dell’articolazione centrale del Ministero e lascia invariate
l’organizzazione e le competenze degli Uffici scolastici regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Visto che l’articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio di
Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerato che l’organizzazione ministeriale proposta risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dalla normativa di
settore vigente;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Organizzazione
- Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. - Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola nei Dipartimenti di
cui all’articolo 2.
Art. 2
Articolazione del Ministero - Il Ministero e’ articolato a livello centrale nei seguenti tre
Dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione;
b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali. - Nell’ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
e 7. - Il Ministero e’ articolato, a livello periferico, negli uffici
scolastici, su base regionale.
Art. 3
Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti - I Capi dei Dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1,
assicurano l’esercizio organico, coordinato ed integrato delle
funzioni del Ministero. - I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell’articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei
risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi
del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall’articolo 5, comma
5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in
particolare, all’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento. - Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il
Capo del Dipartimento puo’ promuovere progetti che coinvolgono le
competenze di piu’ uffici dirigenziali generali compresi nel
Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti
preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui
all’articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in
relazione alle specifiche materie da trattare. - I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Art. 4
Conferenza permanente dei Capi Dipartimento
e dei direttori generali - I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e i dirigenti
titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in
conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento
dell’attivita’ dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro
proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il
raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato
delle relative funzioni. La conferenza e’ presieduta, in ragione
delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla
periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale.
Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel
corso della conferenza, possono trasmetterne l’esito all’Organismo
interno di valutazione. - Il Capo del Dipartimento, o i Capi dei Dipartimenti, in
relazione alla specificita’ dei temi da trattare, possono indire
adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza. - L’ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere
preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il
Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno. - Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della
conferenza, e’ assicurato dalla Direzione generale di cui
all’articolo 7, comma 4.
Art. 5
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione - Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti,
curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della
scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente,
educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi
nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi
su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza
dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e
parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il
riequilibrio territoriale della qualita’ del servizio scolastico ed
educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle
certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di
politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea;
assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell’intero
sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla
formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle
regioni; consulenza e supporto all’attivita’ delle istituzioni
scolastiche autonome; supporto alla gestione del contenzioso delle
articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura
delle attivita’ relative all’associazionismo degli studenti e dei
genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status
dello studente della scuola e della sua condizione; competenze
riservate all’amministrazione scolastica relativamente alle
istituzioni di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria
competenza; attivita’ di coordinamento connesse alla sicurezza nelle
scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle
regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche ai
provvedimenti normativi, per quanto di competenza. - Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. - Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) Direzione generale per il personale scolastico;
c) Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia
scolastica;
d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo. - La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in
n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo;
b) ordinamenti dei percorsi liceali;
c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli
istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti
l’innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze
del mondo del lavoro e delle professioni;
d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione,
nonche’ dei programmi delle prove concorsuali del personale docente
della scuola;
e) ordinamento dell’istruzione degli adulti nell’ambito
dell’apprendimento permanente;
f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori
(ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei
diversi gradi e settori dell’istruzione, anche avvalendosi della
collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale
e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione generale
per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con
riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
esami stessi;
m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di
studio nel quadro dell’attuazione delle disposizioni europee;
n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale
all’insegnamento conseguiti all’estero;
o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia
e di lingua italiana all’estero;
p) rapporti con il Ministero degli affari esteri per
l’istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane
all’estero;
q) percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,
nonche’ orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi
compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e relativo
monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;
s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito
industriale;
t) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di
istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. - La Direzione generale per il personale scolastico, che si
articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del
lavoro;
b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e
relativa contrattazione;
c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia
di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici,
del personale docente, educativo e del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato
alle scuole italiane all’estero e alle iniziative scolastiche
italiane all’estero;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale;
f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei
dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche
formative a livello nazionale;
g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del
personale docente;
h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del
personale docente ed educativo;
i) definizione degli organici e gestione delle procedure per la
destinazione del personale alle scuole italiane e alle iniziative
scolastiche italiane all’estero, in collaborazione con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia
scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi,
diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e
disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per l’integrazione degli studenti in
situazione di disabilita’, in situazioni di ospedalizzazione e di
assistenza domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti
immigrati e delle famiglie;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in
materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell’ambito
della comunita’ scolastica, cura dei rapporti con le associazioni
degli studenti e supporto alla loro attivita’, supporto alle
attivita’ del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali degli studenti;
f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in
particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, nonche’ delle
azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
g) orientamento allo studio e professionale, promozione del
successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore
e con il mondo del lavoro;
h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto
della loro attivita’;
i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di
iniziative progettuali nelle materie di competenza della Direzione
generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole;
l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che
sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta
dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al
diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con
enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti
sistemi per l’accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione
alla legalita’, alla sicurezza stradale, all’ambiente e alla salute;
o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio
nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino
sull’istruzione scolastica;
p) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali
nell’ambito delle attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e
all’edilizia scolastica;
q) individuazione delle priorita’ in materia di edilizia
scolastica;
r) attuazione delle normative di competenza del Ministero in
materia di edilizia scolastica;
s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare
attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle
correlate attivita’ didattiche ed organizzative dei plessi
scolastici;
t) rapporti con l’Agenzia per i beni confiscati alla criminalita’
organizzata;
u) gestione del Fondo unico per l’edilizia scolastica. - La Direzione generale per il supporto giuridico e
amministrativo, che si articola in n. 4 uffici dirigenziali non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) gestione del contenzioso del personale docente ed educativo,
nonche’ dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere
generale, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
b) gestione del contenzioso del personale non docente, per
provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l’Ufficio
legislativo;
c) definizione, in raccordo con l’Ufficio legislativo, delle
linee di indirizzo per la gestione del contenzioso, di competenza
delle articolazioni territoriali;
d) supporto alla gestione del contenzioso di competenza delle
articolazioni territoriali;
e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso
la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso
scolastico;
f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche
territoriali nella gestione di questioni aventi carattere generale,
in raccordo con l’Ufficio legislativo;
g) consulenza e supporto amministrativo alle articolazioni
periferiche nella redazione di atti aventi carattere generale, in
raccordo con l’Ufficio legislativo;
h) formulazione di proposte di carattere amministrativo e
normativo finalizzate a superare le eventuali criticita’ emerse nella
trattazione del contenzioso scolastico.
Art. 6
Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca - Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle
seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica,
musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema
universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento,
monitoraggio sulle attivita’, normazione generale e finanziamento di
universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica; disciplina dell’orientamento degli studenti universitari e
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di
accesso e i percorsi formativi nonche’ i servizi di job-placement;
promozione della connessione tra il mondo dell’istruzione e quello
della formazione superiore, in raccordo costante con il Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione formazione; cura
dell’armonizzazione e dell’integrazione del sistema della formazione
superiore nello spazio europeo della formazione e dell’attuazione
delle norme europee e internazionali in materia di formazione
superiore, con particolare riguardo all’articolo 5, comma 4, lettera
m); partecipazione alle attivita’ relative all’accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell’istruzione
superiore con l’istruzione scolastica e con la formazione
professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni
regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in tema di programmazione e
vigilanza sull’ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della
ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione
del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo
al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia
di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa
generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e
relativo monitoraggio delle attivita’; integrazione tra ricerca
applicata e ricerca pubblica; analisi, elaborazione e diffusione
della normativa europea e delle modalita’ di interazione con gli
organismi europei e relativa assistenza alle imprese; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche
mediante specifici raccordi fra universita’ ed enti di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante
l’utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle
carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a
specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e
della loro mobilita’ in sede internazionale; in raccordo con la
Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e
la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di
acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai
fini dell’inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti,
della ricerca, della valutazione; promozione della formazione
superiore e della ricerca anche a livello internazionale;
predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi,
per quanto di competenza. - Nell’ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla
normativa in materia di universita’, alta formazione e ricerca. - Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali. - Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la formazione universitaria;
b) Direzione generale per l’alta formazione artistica, coreutica
e musicale, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione;
c) Direzione generale per la ricerca e la vigilanza degli enti di
ricerca. - La Direzione generale per la formazione universitaria, che si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema
universitario;
b) finanziamento del sistema universitario;
c) finanziamento degli interventi per l’edilizia universitaria;
d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le regioni e
con il mondo imprenditoriale in materia di formazione universitaria,
assicurandone il coordinamento;
e) istituzione e accreditamento delle universita’;
f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e
del dottorato di ricerca;
g) programmazione degli accessi ai corsi di studio a numero
programmato a livello nazionale;
h) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle
universita’ e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;
i) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il
reclutamento dei docenti universitari;
l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento
nell’attuazione della contabilita’ economico-patrimoniale,
coordinamento dell’attivita’ dei rappresentanti ministeriali presso
gli organi di controllo degli atenei;
m) coordinamento, promozione e sostegno dell’attivita’ di
formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita’;
n) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore
universita’;
o) raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico
in materia di formazione degli insegnanti;
p) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di
studio e delle carriere degli studenti universitari;
q) internazionalizzazione del sistema della formazione
universitaria nello Spazio europeo dell’educazione superiore;
r) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di
mobilita’ internazionale degli studenti, anche avvalendosi del
supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i
rapporti internazionali;
s) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori e della
designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori
dei conti delle Universita’;
t) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli
studenti. - La Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione
si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia
di diritto allo studio in ambito universitario e AFAM, con
monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e
valorizzazione del merito degli studenti, nonche’ indirizzi e
strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;
b) accreditamento e finanziamento dei collegi universitari e
delle residenze universitarie;
c) finanziamento e programmazione dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
d) monitoraggio dei bilanci delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche’ coordinamento dell’attivita’
dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo;
e) finanziamento degli interventi per l’edilizia delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
g) procedure di accreditamento dei corsi di studio dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti e del
personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica;
m) accreditamento, programmazione degli accessi e definizione
delle procedure nazionali per l’iscrizione alle scuole di
specializzazione post universitarie, nonche’ cura dei rapporti con le
Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con gli altri
Ministeri e le regioni nella medesima materia;
n) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione
agli ordini e collegi professionali;
o) procedure di accesso all’esercizio professionale,
riconoscimento abilitazioni conseguite all’estero;
p) internazionalizzazione del sistema dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell’educazione
superiore;
q) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di
mobilita’ internazionale degli studenti dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, anche avvalendosi del supporto della
Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti
internazionali;
r) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di
studio e delle carriere degli studenti dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
s) strategie e indirizzi per la promozione artistica;
t) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di governo e
dei rappresentanti ministeriali nelle Istituzioni AFAM;
u) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale. - La Direzione generale per la ricerca e la vigilanza sugli enti
di ricerca, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in
ambito nazionale, europeo e internazionale con particolare riguardo
al Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea;
b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della
loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di
finanziamento nazionali e internazionali nell’ambito dello Spazio
europeo della ricerca;
c) vigilanza e coordinamento, normazione generale,
programmazione, finanziamento e attivita’ di indirizzo strategico ai
sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sugli enti
pubblici di ricerca; con riguardo all’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI) e all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), la Direzione si raccorda con la Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza;
d) vigilanza sulla Fondazione museo nazionale della scienza e
della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli
enti di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado;
e) supporto alla redazione del Programma nazionale per la
ricerca;
f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed
europei;
g) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale, in
coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia
di ricerca, assicurandone il coordinamento;
l) promozione della cultura scientifica;
m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e
tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo
regolamento;
n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e
negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi
fondi, nonche’ attivita’ di trasferimento tecnologico;
o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;
p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali
collegati al sistema della ricerca e cura delle attivita’ legate
all’individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero;
q) coordinamento della partecipazione italiana a programmi
nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi
strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della
ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali.
Art. 7
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle
seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica
finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del
Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di
gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica
ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e
formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e
affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del
Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori
universita’, ricerca e alta formazione artistica, musicale e
coreutica; innovazione digitale nell’amministrazione e nelle
istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di
istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica
e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative
rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; cura dei
rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti
strutture del Ministero e promozione dell’internazionalizzazione del
sistema educativo di istruzione e formazione e del sistema della
formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di competenza
del Ministero con l’Agenzia per l’Italia digitale; predisposizione
della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali
europei finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche
di coesione sociale relative a tutti i settori di competenza del
Ministero; predisposizione e attuazione dei programmi operativi
nazionali per tutti i settori di competenza del Ministero;
coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di
trasparenza dell’Amministrazione di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; coordinamento e
monitoraggio della gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico a
livello centrale, indirizzando l’attivita’ degli uffici relazioni con
il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e
manifestazioni, nonche’ dell’attivita’ di comunicazione e
informazione istituzionale del Ministero; definizione, sviluppo e
gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione delle
relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di
competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le funzioni di
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. - Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita’,
il Ministro puo’ nominare per tali funzioni un altro dirigente di I
fascia dei ruoli del Ministero. - Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali. - Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici
di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il
reclutamento;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi
strutturali e i contratti;
c) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi
informativi e la statistica;
d) Direzione generale per la comunicazione e i rapporti
internazionali. - La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione e
il reclutamento, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche del personale amministrativo e
tecnico, dirigente e non, del Ministero;
b) attuazione del piano assunzionale per il reclutamento e del
piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale
del Ministero;
c) amministrazione del personale del Ministero e adozione delle
relative iniziative di semplificazione;
d) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa
nazionale;
e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per
l’applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi
decentrati;
f) attuazione dei programmi per la mobilita’ del personale del
Ministero;
g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale
dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al
personale assegnato agli uffici dell’Amministrazione centrale;
h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
i) gestione dei servizi generali per l’amministrazione centrale,
ivi compresa la gestione delle biblioteche;
l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita’
contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi
generali e comuni per il funzionamento degli uffici
dell’amministrazione centrale;
m) gestione contabile delle competenze del personale
amministrativo e dirigenziale dell’Amministrazione centrale;
n) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere
organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza
agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe
azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
o) trattazione del contenzioso concernente il personale
amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto
nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell’Amministrazione
centrale, nonche’ del contenzioso relativo sia al personale con
qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima
Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali,
sia ai dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la titolarita’ di
Uffici scolastici regionali;
p) gestione delle attivita’ rientranti nella competenza
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti
l’applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita’ a
carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio
presso l’amministrazione centrale e del personale dirigenziale di
seconda fascia, nonche’ per tutte le sanzioni disciplinari a carico
del personale dirigenziale di prima fascia;
q) cura delle attivita’ connesse ai procedimenti per
responsabilita’ penale, amministrativo-contabile e disciplinare a
carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e
delle aree funzionali in servizio presso l’Amministrazione centrale,
del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio
presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici
regionali, nonche’ dei dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la
titolarita’ degli Uffici scolastici regionali;
r) adozione delle misure di attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero e
delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema
di trasparenza, valutazione e merito. - La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi
informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo
dell’istruzione e della formazione superiore;
b) monitoraggio del sistema informativo dell’istruzione, ai sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
c) svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell’amministrazione digitale;
d) progetti e iniziative comuni nell’area dell’ICT e della
societa’ dell’informazione con altri Ministeri e istituzioni;
e) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale per
quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;
f) gestione della rete di comunicazione del Ministero,
definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione
informatica ed i servizi di interconnessione con altre
amministrazioni;
g) esecuzione dei contratti che afferiscono al sistema
informativo e alle infrastrutture di rete;
h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi connessi all’utilizzo del protocollo informatico, alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del
sistema informativo, anche attraverso l’implementazione delle misure
tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali;
l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
nell’ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto
del sistema scolastico;
m) gestione dell’Anagrafe degli alunni, dell’Anagrafe degli
studenti e dei laureati, dell’Anagrafe della ricerca, dell’Anagrafe
dell’edilizia scolastica e dell’Osservatorio per la scuola digitale,
in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese
per l’accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni,
nel rispetto della tutela della privacy;
n) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e
diffusione di dati riguardanti il settore dell’istruzione,
universita’ e ricerca;
o) concorso, in collaborazione con l’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione,
all’implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del
sistema dell’istruzione e al processo di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche ed educative;
p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all’attivita’ dei
Dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza;
q) gestione dell’infrastruttura del sito istituzionale
dell’Amministrazione;
r) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione
delle istituzioni scolastiche;
s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
nell’ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema
scolastico e universitario;
t) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale, per
quanto attiene i processi d’innovazione nella didattica, in raccordo
con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione;
u) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche
formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del
Piano nazionale scuola digitale;
v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e
supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo
con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la
collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. - Nell’ambito della Direzione generale per la digitalizzazione, i
sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica
istituito a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni
organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. - La Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi
strutturali e i contratti, che si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita’ di supporto alla definizione della politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per
il documento di economia e finanza;
b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero
avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti e dagli uffici
scolastici regionali;
c) coordinamento dell’attivita’ di predisposizione del budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
d) cura della predisposizione dello stato di previsione della
spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento,
della redazione delle proposte per la legge di bilancio,
dell’attivita’ di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in
coordinamento con i Dipartimenti;
e) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione
alle destinazioni per essi previste;
f) predisposizione degli atti connessi con l’assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita’ e ai centri di
costo;
g) coordinamento, organizzazione della funzione di revisione
contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano
annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
h) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di
finanziamento;
i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi
finanziari e dell’andamento della spesa;
l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni
scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua
gestione;
m) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
n) attivita’ di assistenza tecnica sulle materie
giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e
periferici;
o) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni
scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei
conti;
p) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle
attivita’ strumentali, alle attivita’ contrattuali e convenzionali
dell’amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di
soggetti in house, ad esclusione delle attivita’ relative alla
gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli
uffici dell’amministrazione centrale;
q) consulenza all’amministrazione periferica in materia
contrattuale;
r) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi;
t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione
delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza
del Ministero;
u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all’attuazione delle politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione;
v) opportunita’ di finanziamento a valere sui fondi
internazionali ed europei, pubblici e privati;
z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e
iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca;
aa) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e
territoriali per il coordinamento dei programmi;
bb) autorita’ di gestione dei programmi operativi nazionali del
Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale,
relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e
gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
affidate al Ministero;
cc) autorita’ di certificazione dei Programmi operativi nazionali
del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del
Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del
Ministero. - La Direzione generale per la comunicazione e i rapporti
internazionali, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non
generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione
delle attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionale, in
conformita’ ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000,
n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le
strutture ministeriali competenti per materia;
b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in
particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita’
e ricerca;
c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi,
nonche’ di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo
con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture
ministeriali competenti per materia;
d) promozione di iniziative istituzionali, attivita’ e
convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per
materia, nonche’ sviluppo di iniziative volte a promuovere l’immagine
del Ministero;
e) coordinamento dei progetti di comunicazione
interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche
digitale), convegni e congressi;
f) gestione della rete di comunicazione del Ministero;
g) elaborazione del programma di comunicazione annuale del
Ministero, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n.
150;
h) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti
all’informazione e alla relativa divulgazione, nonche’ studi e
analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;
i) gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico, di cui
all’articolo 8 della legge n. 150 del 2009;
l) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti
multimediali e alla rete intranet;
m) cura dei rapporti con l’Unione europea, con gli organismi
sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando
la competenza per materia dei Dipartimenti e delle direzioni
generali;
n) coordinamento della partecipazione alle attivita’ degli
organismi europei internazionali e degli incontri a livello
sovranazionale;
o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali, in
raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia;
p) promozione dell’attuazione delle convenzioni, delle
raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali;
q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli Uffici di
diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni,
ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche, nonche’
monitoraggio dell’attuazione degli stessi.
Art. 8
Uffici scolastici regionali - Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa
Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni
individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione
regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e’ di 18, di cui 15 di
livello dirigenziale generale. - L’Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard
programmati; cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione
a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. - Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i
contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali
in cui e’ preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente
di livello generale della Direzione generale per le risorse umane la
programmazione e il reclutamento adotta, su proposta del predetto
dirigente titolare dell’ufficio scolastico regionale, gli atti di
incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti
di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile
delle attivita’ strumentali, contrattuali e convenzionali di
carattere generale, comuni agli uffici dell’amministrazione
regionale. Al fine di assicurare la continuita’ istituzionale del
servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei
cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio
supportando la flessibilita’ organizzativa, didattica e di ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei
comuni, delle province e della regione nell’esercizio delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo
della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,
per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonche’
l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali
paritarie e non paritarie, nonche’ sulle scuole straniere in Italia;
svolge attivita’ di verifica e di vigilanza al fine di rilevare
l’efficienza dell’attivita’ delle istituzioni scolastiche; valuta il
grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa; assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,
non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all’Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle
informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche’ del personale amministrativo in servizio;
supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in
raccordo con la Direzione generale per le risorse umane la
programmazione e il reclutamento, in merito alla assegnazione dei
fondi alle medesime istituzioni. L’Ufficio scolastico regionale cura,
inoltre, le attivita’ connesse ai procedimenti per responsabilita’
penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del
personale amministrativo in servizio nell’Ufficio scolastico
regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le
competenze di cui all’articolo 5, comma 7 e all’articolo 7, comma 4,
lettera o). - L’Ufficio scolastico regionale e’ organizzato in uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e
di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali
competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni
relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili in coordinamento con la Direzione generale
per le risorse umane la programmazione e il reclutamento; alla
gestione delle graduatorie e alla gestione dell’organico del
personale docente, educativo e Ata ai fini dell’assegnazione delle
risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e
alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e
innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri
attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al
monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli
edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati;
all’utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento
con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con
le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione
scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione
della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la
verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico; alla cura delle
relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali. - Presso ciascun ufficio scolastico regionale e’ costituito
l’organo collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. - Le proposte di cui all’articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate
dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. - Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne
l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l’articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. - Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e’
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11
uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in
n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la
trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena
ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in
n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
g) l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l’Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e’
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici
dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, di cui e’
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. - Su proposta dell’Ufficio scolastico regionale, previa
informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a
partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di
natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti
presso ciascun ufficio territoriale.
Art. 9
Corpo ispettivo - Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la
funzione ispettiva tecnica, e’ collocato, a livello di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal
Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali.
Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione
ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non e’ corrisposto alcun
compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono
determinate le modalita’ di esercizio della funzione ispettiva
tecnica.
Art. 10
Uffici di livello dirigenziale non generale - All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale, nonche’ alla definizione dei relativi compiti, si provvede
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati,
sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di
natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 11
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale - Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuate
nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del
presente decreto. - Nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda
fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi otto posti di
funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di
valutazione della performance. - Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del
Ministero e’ inserito nei ruoli del personale dirigenziale del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. - Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel
ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca. - Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio
successivo decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di
personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si
articola l’Amministrazione, nonche’, nell’ambito delle aree prima,
seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Il
decreto e’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Art. 12
Disposizioni sull’organizzazione - Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita’ ed
efficienza.
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali - Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98,
recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e’ abrogato. - Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le
posizioni dirigenziali dell’Amministrazione centrale oggetto di
riorganizzazione ai sensi del presente decreto, nonche’ per la
posizione dirigenziale di livello generale dell’Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, seguendo le modalita’, le
procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 10 e alla
definizione delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello
dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali
non generali, individuati con provvedimento del Ministro, in
relazione alle competenze prevalenti degli stessi. - Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 aprile 2019
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Bussetti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1898
Tabella A
(Articolo 11)
Dotazione organica del personale
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|Personale dirigenziale: | |
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|Dirigenti di prima fascia |29 |
+—————————–+———+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|amministrativi |223* |
+—————————–+———+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|tecnici |190 |
+—————————–+———+
| Totale dirigenti |442 |
+—————————–+———+
- Compresi 8 posti dirigenziali di livello non generale presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
+—————————+———–+
|Personale non dirigenziale:| |
+—————————+———–+
|Area III |n. 2.490 |
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|Area II |n. 3.144 |
+—————————+———–+
|Area I |n. 344 |
+—————————+———–+
| Totale Aree |n. 5.978 |
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Totale complessivo n. 6.420