DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 48 Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 48
Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca. (19G00055)
(GU n.133 del 8-6-2019)
Vigente al: 23-6-2019
Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
e in particolare l’articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l’articolo
3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e in particolare l’articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli
uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare
l’articolo 1, comma 345, che fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
il contingente di personale di diretta collaborazione presso il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare
l’articolo 4-bis;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ministro e sottosegretari
- Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
di seguito denominato «Ministro» e’ l’organo di direzione politica
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. - Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di
diretta collaborazione di cui all’articolo 2, comma 2. - I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e
le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio
decreto.
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione - Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di
supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
le strutture dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. - Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l’ufficio di Gabinetto;
b) l’ufficio legislativo;
c) l’ufficio stampa;
d) la segreteria del Ministro;
e) la segreteria tecnica del Ministro;
f) le segreterie dei sottosegretari di Stato. - Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell’ufficio di
Gabinetto, dell’ufficio legislativo e dell’ufficio del Consigliere
diplomatico, che opera presso l’ufficio di Gabinetto.
Art. 3
Ufficio di Gabinetto - Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, ed assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita’ di
gestione dei dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli
atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli
atti la cui conoscenza e’ sottoposta a particolari misure di
sicurezza e cura i rapporti con l’Organismo indipendente di
valutazione della performance. - Il Capo di Gabinetto e’ nominato dal Ministro tra magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
professori universitari, nonche’ tra soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso delle capacita’ adeguate alle
funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate. - Il Capo di Gabinetto puo’ nominare fino a tre vice Capo di
Gabinetto. I vice Capo di Gabinetto possono essere scelti tra
dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all’articolo
23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, e in servizio presso gli uffici di diretta
collaborazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero, in numero
massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui all’articolo 9,
comma 3. - L’ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello
svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro. - Nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto opera il Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla
carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in
campo internazionale e comunitario, in raccordo con i competenti
uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura
la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e
dell’Unione europea e cura le relazioni internazionali, con
particolare riferimento, in collaborazione con l’ufficio legislativo,
ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di
competenza del Ministero.
Art. 4
Segreteria del Ministro - La Segreteria del Ministro svolge attivita’ di supporto ai
compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello
stesso, ne cura il cerimoniale ed e’ coordinata da un Capo della
segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui
partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti
l’attivita’ istituzionale e i rapporti politici del medesimo. - Della segreteria del Ministro fa parte il segretario particolare
del Ministro, coordinato dal Capo della segreteria, che cura i
rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei propri compiti
politico-istituzionali, in particolare curandone l’agenda e la tenuta
della corrispondenza. - Il Capo della segreteria ed il segretario particolare sono
nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
Art. 5
Ufficio legislativo - L’ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione
della attivita’ normativa nelle materie di competenza del Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa,
dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali,
garantendo la qualita’ del linguaggio normativo, l’applicabilita’
delle norme introdotte e l’analisi dell’impatto e della fattibilita’
della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione
normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare,
il raccordo permanente con l’attivita’ normativa del Parlamento, i
conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e
le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda
l’attuazione normativa di atti dell’Unione europea e la legislazione
regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le
autorita’ amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
la Conferenza unificata, con l’Avvocatura dello Stato e con il
Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale,
comunitario, costituzionale; cura gli adempimenti relativi al
contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria
competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di
indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi;
svolge attivita’ di consulenza giuridica per il Ministro e i
sottosegretari di Stato e, su questioni di particolare rilevanza, per
il Ministero. - All’ufficio legislativo e’ preposto il Capo dell’ufficio
legislativo, il quale e’ nominato dal Ministro tra magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e
consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
nonche’ tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati
del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno
quindici anni, in possesso di adeguata capacita’ ed esperienza nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione
normativa. - Il Capo dell’ufficio legislativo puo’ avvalersi di due vice Capo
dell’ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta
del Capo dell’ufficio legislativo. I Vice Capo dell’ufficio
legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti
ai ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli
uffici di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui
all’articolo 9, comma 3. - I consiglieri giuridici di cui all’articolo 9, comma 3, si
raccordano con il Capo dell’ufficio legislativo.
Art. 6
Ufficio stampa - L’ufficio stampa, costituito ai sensi dell’articolo 9 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli
organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il
monitoraggio dell’informazione italiana ed estera e ne cura la
rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministro. - All’ufficio stampa e’ preposto il Capo dell’ufficio stampa, il
quale e’ nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore
dell’informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle
pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell’editoria,
nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. - Il Ministro, inoltre, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
giugno 2000, n. 150, puo’ nominare un portavoce, che, in
collaborazione con l’ufficio stampa, cura i rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Art. 7
Segreteria tecnica del Ministro - La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto
conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio
delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attivita’ del
Ministero. Tali attivita’ di supporto sono svolte sia nella fase di
rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella
dell’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro, nonche’ mediante la promozione di nuove attivita’ ed
iniziative, anche attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e
rapporti, l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di
concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali
convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza
del Ministero. - Il Capo della Segreteria tecnica e’ scelto tra soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati
titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza
del Ministero.
Art. 8
Segreterie dei sottosegretari di Stato - Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze dei rispettivi sottosegretari. - I Capi segreteria ed i segretari particolari dei sottosegretari
di Stato sono nominati dai sottosegretari interessati, anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un
rapporto di natura fiduciaria. - Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre
al Capo della segreteria ed al segretario particolare, e’ assegnato
personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto
unita’; in sostituzione di non piu’ di due delle predette unita’
possono essere nominati estranei all’amministrazione, nell’ambito dei
contingenti fissati all’articolo 9, comma 2, assunti con contratto a
tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di
permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.
Art. 9
Personale degli uffici di diretta collaborazione - Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione e’ stabilito complessivamente in centonovanta unita’.
Nei limiti del contingente complessivo di centonovanta unita’, il
Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da
inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero
di altre amministrazioni pubbliche. - Nell’ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono
compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
diretta collaborazione, un numero di otto incarichi di livello
dirigenziale non generale. Tali incarichi sono attribuiti anche ai
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite
degli incarichi conferibili a tale titolo nell’ambito del Ministero.
Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del
contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. - Il Ministro puo’ individuare altresi’ collaboratori estranei
all’amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in
numero non superiore a venti, nonche’ esperti o consulenti di
particolare professionalita’ o specializzazione nelle materie di
competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative,
desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in
numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio
dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Tra i consulenti di particolare professionalita’ possono essere
individuati consiglieri giuridici, scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori
universitari di ruolo di prima fascia nell’area delle scienze
giuridiche, nonche’ avvocati del libero foro iscritti al relativo
albo professionale da almeno dieci anni. La durata massima di tutti
gli incarichi e’ limitata alla permanenza in carica del Ministro che
ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita’ di revoca
anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del
rapporto fiduciario. - Le posizioni di Capo di Gabinetto, Capo dell’ufficio
legislativo, Capo dell’ufficio stampa, Capo della segreteria del
Ministro, segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria
tecnica del Ministro, Capi delle segreterie del vice Ministro e dei
sottosegretari di Stato, nonche’ le posizioni dei componenti
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e della
struttura tecnica permanente di cui all’articolo 12, sono da
intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. - Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, e’ posto in posizione di comando, fuori ruolo
o aspettativa retribuita, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui
al comma 1, si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. - L’assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e
strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione e’ disposta con
atti del Capo di Gabinetto.
Art. 10
Trattamento economico - Salvo quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo,
determinato con la modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l’indennita’ di risultato, spettante ai Capi
Dipartimento del Ministero;
b) per il Capo dell’ufficio legislativo e per il presidente
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all’articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a
quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero,
incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio, ivi compresa l’indennita’ di risultato,
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso
Ministero;
c) per il segretario particolare del Ministro, per il Capo della
segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il Capo
della segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie dei
sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell’ufficio stampa del Ministro e, ove nominato,
per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti
con la qualifica di redattore capo. - Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta
collaborazione, e’ corrisposta una retribuzione di posizione
correlata alle responsabilita’ connesse allo specifico incarico
conferito a ciascuno di essi, il cui importo e’ determinato, previo
specifico atto d’indirizzo del Ministro, all’esito della
concertazione presso l’amministrazione prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area I.
Ai medesimi e’ altresi’ attribuita un’indennita’ sostitutiva della
retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Capo di Gabinetto, di importo non superiore alla misura massima
della retribuzione di risultato attribuita agli altri dirigenti
dell’amministrazione, in rapporto alla specifica preparazione
professionale posseduta, alla disponibilita’ ad orari disagevoli ed
alla qualita’ delle prestazioni individuali. Per i vice Capo di
Gabinetto e i vice Capo dell’ufficio legislativo, in ragione della
gravosita’ dell’incarico, tale indennita’ sostitutiva puo’ essere di
importo superiore alla misura massima della retribuzione di risultato
attribuita agli altri dirigenti dell’amministrazione nel limite
complessivo, per tutte le posizioni attivabili, di € 86.000 annui al
lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP. - Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita’, degli obblighi di
reperibilita’ e di disponibilita’ ad orari disagevoli eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche’
dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili
degli uffici, spetta un’indennita’ accessoria di diretta
collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all’incentivazione della produttivita’ ed al miglioramento dei
servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita’ e’
determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli
uffici stessi. La misura dell’indennita’ e’ determinata ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, con decreto del Ministro,
nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio. - Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e’ determinato dal Ministro all’atto del conferimento
dell’incarico. Tale trattamento, comunque, non puo’ essere superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell’amministrazione che
svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero,
missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche», programma «Indirizzo politico».
Capo II
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Art. 11
Organismo indipendente di valutazione
della performance - L’organismo indipendente di valutazione della performance, di
seguito «Oiv», svolge in piena autonomia le attivita’ di cui
all’articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. - L’Oiv e’ costituito con decreto del Ministro ai sensi degli
articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. - Al presidente dell’Oiv e’ corrisposto l’emolumento di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro
all’atto della nomina.
Art. 12
Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance - Ai sensi dell’articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, presso l’Organismo indipendente di
valutazione opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione
della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle
risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni. - Il responsabile della Struttura tecnica e’ nominato dal
Ministro, con proprio decreto, su proposta dell’Oiv, ed individuato
nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di
specifica professionalita’ ed esperienza nel campo della misurazione
della performance nelle amministrazioni pubbliche. - Alla Struttura tecnica e’ assegnato un apposito contingente di
personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici
unita’, di cui una di qualifica dirigenziale non generale.
Capo III
Disposizioni comuni e finali
Art. 13
Modalita’ di gestione - Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Oiv
costituiscono ai fini di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, un unico centro di responsabilita’ amministrativa. - La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita’ spettanti al personale
assegnato agli uffici di cui all’articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di
Stato, per l’acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa
occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche’ la gestione
delle risorse umane e strumentali, e’ attribuita, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla responsabilita’
del Capo di Gabinetto, che puo’ delegare i relativi adempimenti ai
vice Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi
adempimenti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del
Ministero per la liquidazione e l’erogazione delle spese da imputare
ai fondi predetti.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali - Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, e’
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16 e decadono tutti gli incarichi dirigenziali, di livello
generale e non generale, assegnati al contingente di diretta
collaborazione. - La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, e’ modificata come segue:
a) con riferimento alle posizioni dirigenziali di prima fascia,
sono soppresse le parole: «compreso un posto dirigenziale di livello
generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro»;
b) con riferimento alle posizioni dirigenziali di seconda fascia
amministrative, le parole: «compresi dieci posti dirigenziali di
livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione», sono sostituite
dalle seguenti: «compresi otto posti dirigenziali di livello non
generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro». - Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. - Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 aprile 2019
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Bussetti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. 1871