Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019 n. 47 Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 47
Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca. (19G00054)
(GU n.133 del 8-6-2019)
Vigente al: 23-6-2019
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e
in particolare l’articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonché’ l’articolo 75,
comma 3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l’articolo
3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’
nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità’, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, e in particolare la Tabella 7 allegata al predetto decreto,
contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli
articoli 4 e 4-bis;
Visto l’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
Preso atto che tale proposta prevede una razionalizzazione
dell’articolazione centrale del Ministero e lascia invariate
l’organizzazione e le competenze degli Uffici scolastici regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Visto che l’articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio di
Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerato che l’organizzazione ministeriale proposta risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dalla normativa di
settore vigente;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Organizzazione

  1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
  2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
    di seguito denominato «Ministero», si articola nei Dipartimenti di
    cui all’articolo 2.
    Art. 2
    Articolazione del Ministero
  3. Il Ministero e’ articolato a livello centrale nei seguenti tre
    Dipartimenti:
    a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
    formazione;
    b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
    c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
    umane, finanziarie e strumentali.
  4. Nell’ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati
    gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
    e 7.
  5. Il Ministero e’ articolato, a livello periferico, negli uffici
    scolastici, su base regionale.
    Art. 3
    Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti
  6. I Capi dei Dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1,
    assicurano l’esercizio organico, coordinato ed integrato delle
    funzioni del Ministero.
  7. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento,
    direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
    compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell’articolo
    5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
    dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei
    risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi
    del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall’articolo 5, comma
    5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in
    particolare, all’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e
    strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale
    compresi nel Dipartimento.
  8. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
    livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il
    Capo del Dipartimento puo’ promuovere progetti che coinvolgono le
    competenze di piu’ uffici dirigenziali generali compresi nel
    Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti
    preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui
    all’articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in
    relazione alle specifiche materie da trattare.
  9. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di
    progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
    Art. 4
    Conferenza permanente dei Capi Dipartimento
    e dei direttori generali
  10. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di
    livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e i dirigenti
    titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in
    conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento
    dell’attivita’ dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro
    proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il
    raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato
    delle relative funzioni. La conferenza e’ presieduta, in ragione
    delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla
    periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale.
    Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel
    corso della conferenza, possono trasmetterne l’esito all’Organismo
    interno di valutazione.
  11. Il Capo del Dipartimento, o i Capi dei Dipartimenti, in
    relazione alla specificita’ dei temi da trattare, possono indire
    adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
  12. L’ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere
    preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il
    Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
    conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
  13. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della
    conferenza, e’ assicurato dalla Direzione generale di cui
    all’articolo 7, comma 4.
    Art. 5
    Dipartimento per il sistema educativo
    di istruzione e di formazione
  14. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
    formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli
    obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
    organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti,
    curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della
    scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente,
    educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
    scuola; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi
    nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi
    su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza
    dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e
    parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola;
    definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il
    riequilibrio territoriale della qualita’ del servizio scolastico ed
    educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali
    alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle
    certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di
    politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea;
    assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell’intero
    sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e
    percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
    tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla
    formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore
    e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle
    regioni; consulenza e supporto all’attivita’ delle istituzioni
    scolastiche autonome; supporto alla gestione del contenzioso delle
    articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia di
    scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura
    delle attivita’ relative all’associazionismo degli studenti e dei
    genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo
    con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
    diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status
    dello studente della scuola e della sua condizione; competenze
    riservate all’amministrazione scolastica relativamente alle
    istituzioni di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
    31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria
    competenza; attivita’ di coordinamento connesse alla sicurezza nelle
    scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle
    regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche ai
    provvedimenti normativi, per quanto di competenza.
  15. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
    di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni
    dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
  16. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
    dirigenziale generale:
    a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
    valutazione del sistema nazionale di istruzione;
    b) Direzione generale per il personale scolastico;
    c) Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia
    scolastica;
    d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo.
  17. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
    valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in
    n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
    di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo;
    b) ordinamenti dei percorsi liceali;
    c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli
    istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti
    l’innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze
    del mondo del lavoro e delle professioni;
    d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione,
    nonche’ dei programmi delle prove concorsuali del personale docente
    della scuola;
    e) ordinamento dell’istruzione degli adulti nell’ambito
    dell’apprendimento permanente;
    f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori
    (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica
    superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
    g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
    h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei
    diversi gradi e settori dell’istruzione, anche avvalendosi della
    collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
    i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale
    e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione generale
    per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
    l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con
    riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
    esami stessi;
    m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di
    studio nel quadro dell’attuazione delle disposizioni europee;
    n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale
    all’insegnamento conseguiti all’estero;
    o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia
    e di lingua italiana all’estero;
    p) rapporti con il Ministero degli affari esteri per
    l’istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane
    all’estero;
    q) percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,
    nonche’ orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le
    competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
    r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle
    prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi
    compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e relativo
    monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;
    s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle
    professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito
    industriale;
    t) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni
    scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di
    istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del
    Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
    u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica
    istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
  18. La Direzione generale per il personale scolastico, che si
    articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
    e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del
    lavoro;
    b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e
    relativa contrattazione;
    c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia
    di quiescenza e previdenza;
    d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici,
    del personale docente, educativo e del personale amministrativo,
    tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato
    alle scuole italiane all’estero e alle iniziative scolastiche
    italiane all’estero;
    e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
    docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
    ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
    regionale;
    f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei
    dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del
    personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi
    compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche
    formative a livello nazionale;
    g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del
    personale docente;
    h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del
    personale docente ed educativo;
    i) definizione degli organici e gestione delle procedure per la
    destinazione del personale alle scuole italiane e alle iniziative
    scolastiche italiane all’estero, in collaborazione con il Ministero
    degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  19. La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia
    scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali,
    svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
    seguenti ambiti:
    a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi,
    diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e
    disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
    b) cura dei servizi per l’integrazione degli studenti in
    situazione di disabilita’, in situazioni di ospedalizzazione e di
    assistenza domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie;
    c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti
    immigrati e delle famiglie;
    d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in
    materia di rapporti delle scuole con lo sport;
    e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della
    partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell’ambito
    della comunita’ scolastica, cura dei rapporti con le associazioni
    degli studenti e supporto alla loro attivita’, supporto alle
    attivita’ del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte
    provinciali degli studenti;
    f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in
    particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
    giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, nonche’ delle
    azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il
    coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
    g) orientamento allo studio e professionale, promozione del
    successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore
    e con il mondo del lavoro;
    h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto
    della loro attivita’;
    i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di
    iniziative progettuali nelle materie di competenza della Direzione
    generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni
    scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto
    tecnico-gestionale delle reti di scuole;
    l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che
    sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
    m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta
    dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al
    diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con
    enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti
    sistemi per l’accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
    n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione
    alla legalita’, alla sicurezza stradale, all’ambiente e alla salute;
    o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio
    nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino
    sull’istruzione scolastica;
    p) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali
    nell’ambito delle attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e
    all’edilizia scolastica;
    q) individuazione delle priorita’ in materia di edilizia
    scolastica;
    r) attuazione delle normative di competenza del Ministero in
    materia di edilizia scolastica;
    s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la
    rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare
    attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle
    correlate attivita’ didattiche ed organizzative dei plessi
    scolastici;
    t) rapporti con l’Agenzia per i beni confiscati alla criminalita’
    organizzata;
    u) gestione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.
  20. La Direzione generale per il supporto giuridico e
    amministrativo, che si articola in n. 4 uffici dirigenziali non
    generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
    nei seguenti ambiti:
    a) gestione del contenzioso del personale docente ed educativo,
    nonche’ dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere
    generale, in raccordo con l’Ufficio legislativo;
    b) gestione del contenzioso del personale non docente, per
    provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l’Ufficio
    legislativo;
    c) definizione, in raccordo con l’Ufficio legislativo, delle
    linee di indirizzo per la gestione del contenzioso, di competenza
    delle articolazioni territoriali;
    d) supporto alla gestione del contenzioso di competenza delle
    articolazioni territoriali;
    e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso
    la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso
    scolastico;
    f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche
    territoriali nella gestione di questioni aventi carattere generale,
    in raccordo con l’Ufficio legislativo;
    g) consulenza e supporto amministrativo alle articolazioni
    periferiche nella redazione di atti aventi carattere generale, in
    raccordo con l’Ufficio legislativo;
    h) formulazione di proposte di carattere amministrativo e
    normativo finalizzate a superare le eventuali criticita’ emerse nella
    trattazione del contenzioso scolastico.
    Art. 6
    Dipartimento per la formazione superiore
    e per la ricerca
  21. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
    svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle
    seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica,
    musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema
    universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento,
    monitoraggio sulle attivita’, normazione generale e finanziamento di
    universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
    coreutica; disciplina dell’orientamento degli studenti universitari e
    dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di
    accesso e i percorsi formativi nonche’ i servizi di job-placement;
    promozione della connessione tra il mondo dell’istruzione e quello
    della formazione superiore, in raccordo costante con il Dipartimento
    per il sistema educativo di istruzione formazione; cura
    dell’armonizzazione e dell’integrazione del sistema della formazione
    superiore nello spazio europeo della formazione e dell’attuazione
    delle norme europee e internazionali in materia di formazione
    superiore, con particolare riguardo all’articolo 5, comma 4, lettera
    m); partecipazione alle attivita’ relative all’accesso alle
    amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell’istruzione
    superiore con l’istruzione scolastica e con la formazione
    professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni
    regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia nazionale
    di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
    assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della
    Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in tema di programmazione e
    vigilanza sull’ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della
    ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione
    del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo
    al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia
    di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa
    generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e
    relativo monitoraggio delle attivita’; integrazione tra ricerca
    applicata e ricerca pubblica; analisi, elaborazione e diffusione
    della normativa europea e delle modalita’ di interazione con gli
    organismi europei e relativa assistenza alle imprese; cooperazione
    scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche
    mediante specifici raccordi fra universita’ ed enti di ricerca;
    promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante
    l’utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle
    carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a
    specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e
    della loro mobilita’ in sede internazionale; in raccordo con la
    Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e
    la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di
    acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai
    fini dell’inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti,
    della ricerca, della valutazione; promozione della formazione
    superiore e della ricerca anche a livello internazionale;
    predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi,
    per quanto di competenza.
  22. Nell’ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di
    cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
    n. 204, e gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla
    normativa in materia di universita’, alta formazione e ricerca.
  23. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
    di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
  24. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
    comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione generale per la formazione universitaria;
    b) Direzione generale per l’alta formazione artistica, coreutica
    e musicale, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione;
    c) Direzione generale per la ricerca e la vigilanza degli enti di
    ricerca.
  25. La Direzione generale per la formazione universitaria, che si
    articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
    e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema
    universitario;
    b) finanziamento del sistema universitario;
    c) finanziamento degli interventi per l’edilizia universitaria;
    d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le regioni e
    con il mondo imprenditoriale in materia di formazione universitaria,
    assicurandone il coordinamento;
    e) istituzione e accreditamento delle universita’;
    f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e
    del dottorato di ricerca;
    g) programmazione degli accessi ai corsi di studio a numero
    programmato a livello nazionale;
    h) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle
    universita’ e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;
    i) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il
    reclutamento dei docenti universitari;
    l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento
    nell’attuazione della contabilita’ economico-patrimoniale,
    coordinamento dell’attivita’ dei rappresentanti ministeriali presso
    gli organi di controllo degli atenei;
    m) coordinamento, promozione e sostegno dell’attivita’ di
    formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita’;
    n) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore
    universita’;
    o) raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico
    in materia di formazione degli insegnanti;
    p) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di
    studio e delle carriere degli studenti universitari;
    q) internazionalizzazione del sistema della formazione
    universitaria nello Spazio europeo dell’educazione superiore;
    r) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di
    mobilita’ internazionale degli studenti, anche avvalendosi del
    supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i
    rapporti internazionali;
    s) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori e della
    designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori
    dei conti delle Universita’;
    t) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
    Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli
    studenti.
  26. La Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale
    e coreutica, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione
    si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le
    funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia
    di diritto allo studio in ambito universitario e AFAM, con
    monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e
    valorizzazione del merito degli studenti, nonche’ indirizzi e
    strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;
    b) accreditamento e finanziamento dei collegi universitari e
    delle residenze universitarie;
    c) finanziamento e programmazione dell’alta formazione artistica,
    musicale e coreutica;
    d) monitoraggio dei bilanci delle Istituzioni di alta formazione
    artistica, musicale e coreutica, nonche’ coordinamento dell’attivita’
    dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo;
    e) finanziamento degli interventi per l’edilizia delle
    Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni di alta
    formazione artistica, musicale e coreutica;
    g) procedure di accreditamento dei corsi di studio dell’alta
    formazione artistica, musicale e coreutica;
    h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del settore
    dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti e del
    personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni di alta formazione
    artistica, musicale e coreutica;
    l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni di
    alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    m) accreditamento, programmazione degli accessi e definizione
    delle procedure nazionali per l’iscrizione alle scuole di
    specializzazione post universitarie, nonche’ cura dei rapporti con le
    Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con gli altri
    Ministeri e le regioni nella medesima materia;
    n) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione
    agli ordini e collegi professionali;
    o) procedure di accesso all’esercizio professionale,
    riconoscimento abilitazioni conseguite all’estero;
    p) internazionalizzazione del sistema dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell’educazione
    superiore;
    q) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di
    mobilita’ internazionale degli studenti dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica, anche avvalendosi del supporto della
    Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti
    internazionali;
    r) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di
    studio e delle carriere degli studenti dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica;
    s) strategie e indirizzi per la promozione artistica;
    t) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di governo e
    dei rappresentanti ministeriali nelle Istituzioni AFAM;
    u) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
    Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale.
  27. La Direzione generale per la ricerca e la vigilanza sugli enti
    di ricerca, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali,
    svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei
    seguenti ambiti:
    a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in
    ambito nazionale, europeo e internazionale con particolare riguardo
    al Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea;
    b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della
    loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di
    finanziamento nazionali e internazionali nell’ambito dello Spazio
    europeo della ricerca;
    c) vigilanza e coordinamento, normazione generale,
    programmazione, finanziamento e attivita’ di indirizzo strategico ai
    sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sugli enti
    pubblici di ricerca; con riguardo all’Istituto nazionale per la
    valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
    (INVALSI) e all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
    ricerca educativa (INDIRE), la Direzione si raccorda con la Direzione
    generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
    nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza;
    d) vigilanza sulla Fondazione museo nazionale della scienza e
    della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all’articolo 4 del decreto
    legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli
    enti di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
    aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni
    legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
    ogni ordine e grado;
    e) supporto alla redazione del Programma nazionale per la
    ricerca;
    f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed
    europei;
    g) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale, in
    coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
    h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
    i) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia
    di ricerca, assicurandone il coordinamento;
    l) promozione della cultura scientifica;
    m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e
    tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo
    regolamento;
    n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e
    negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi
    fondi, nonche’ attivita’ di trasferimento tecnologico;
    o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
    Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;
    p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali
    collegati al sistema della ricerca e cura delle attivita’ legate
    all’individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici
    presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero;
    q) coordinamento della partecipazione italiana a programmi
    nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi
    strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della
    ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali.
    Art. 7
    Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
    finanziarie e strumentali
  28. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
    risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle
    seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica
    finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del
    Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di
    gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica
    ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e
    formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e
    affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del
    Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori
    universita’, ricerca e alta formazione artistica, musicale e
    coreutica; innovazione digitale nell’amministrazione e nelle
    istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di
    istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica
    e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative
    rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; cura dei
    rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti
    strutture del Ministero e promozione dell’internazionalizzazione del
    sistema educativo di istruzione e formazione e del sistema della
    formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di competenza
    del Ministero con l’Agenzia per l’Italia digitale; predisposizione
    della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali
    europei finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche
    di coesione sociale relative a tutti i settori di competenza del
    Ministero; predisposizione e attuazione dei programmi operativi
    nazionali per tutti i settori di competenza del Ministero;
    coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di
    trasparenza dell’Amministrazione di cui al decreto legislativo 27
    ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; coordinamento e
    monitoraggio della gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico a
    livello centrale, indirizzando l’attivita’ degli uffici relazioni con
    il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e
    manifestazioni, nonche’ dell’attivita’ di comunicazione e
    informazione istituzionale del Ministero; definizione, sviluppo e
    gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione delle
    relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di
    competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le funzioni di
    Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
    ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
  29. Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita’,
    il Ministro puo’ nominare per tali funzioni un altro dirigente di I
    fascia dei ruoli del Ministero.
  30. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
    di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
  31. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
    risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici
    di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il
    reclutamento;
    b) Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi
    strutturali e i contratti;
    c) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi
    informativi e la statistica;
    d) Direzione generale per la comunicazione e i rapporti
    internazionali.
  32. La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione e
    il reclutamento, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non
    generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
    nei seguenti ambiti:
    a) attuazione delle politiche del personale amministrativo e
    tecnico, dirigente e non, del Ministero;
    b) attuazione del piano assunzionale per il reclutamento e del
    piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale
    del Ministero;
    c) amministrazione del personale del Ministero e adozione delle
    relative iniziative di semplificazione;
    d) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa
    nazionale;
    e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per
    l’applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi
    decentrati;
    f) attuazione dei programmi per la mobilita’ del personale del
    Ministero;
    g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale
    dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al
    personale assegnato agli uffici dell’Amministrazione centrale;
    h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
    i) gestione dei servizi generali per l’amministrazione centrale,
    ivi compresa la gestione delle biblioteche;
    l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita’
    contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi
    generali e comuni per il funzionamento degli uffici
    dell’amministrazione centrale;
    m) gestione contabile delle competenze del personale
    amministrativo e dirigenziale dell’Amministrazione centrale;
    n) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere
    organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza
    agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe
    azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
    o) trattazione del contenzioso concernente il personale
    amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto
    nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell’Amministrazione
    centrale, nonche’ del contenzioso relativo sia al personale con
    qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima
    Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali,
    sia ai dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la titolarita’ di
    Uffici scolastici regionali;
    p) gestione delle attivita’ rientranti nella competenza
    dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti
    l’applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita’ a
    carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio
    presso l’amministrazione centrale e del personale dirigenziale di
    seconda fascia, nonche’ per tutte le sanzioni disciplinari a carico
    del personale dirigenziale di prima fascia;
    q) cura delle attivita’ connesse ai procedimenti per
    responsabilita’ penale, amministrativo-contabile e disciplinare a
    carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e
    delle aree funzionali in servizio presso l’Amministrazione centrale,
    del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio
    presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici
    regionali, nonche’ dei dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la
    titolarita’ degli Uffici scolastici regionali;
    r) adozione delle misure di attuazione del Piano triennale di
    prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero e
    delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema
    di trasparenza, valutazione e merito.
  33. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi
    informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici
    dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
    spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo
    dell’istruzione e della formazione superiore;
    b) monitoraggio del sistema informativo dell’istruzione, ai sensi
    del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
    c) svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
    dell’amministrazione digitale;
    d) progetti e iniziative comuni nell’area dell’ICT e della
    societa’ dell’informazione con altri Ministeri e istituzioni;
    e) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale per
    quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;
    f) gestione della rete di comunicazione del Ministero,
    definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione
    informatica ed i servizi di interconnessione con altre
    amministrazioni;
    g) esecuzione dei contratti che afferiscono al sistema
    informativo e alle infrastrutture di rete;
    h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
    digitalizzazione dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai
    processi connessi all’utilizzo del protocollo informatico, alla
    gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
    i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del
    sistema informativo, anche attraverso l’implementazione delle misure
    tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla
    normativa in materia di protezione dei dati personali;
    l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
    nell’ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto
    del sistema scolastico;
    m) gestione dell’Anagrafe degli alunni, dell’Anagrafe degli
    studenti e dei laureati, dell’Anagrafe della ricerca, dell’Anagrafe
    dell’edilizia scolastica e dell’Osservatorio per la scuola digitale,
    in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese
    per l’accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni,
    nel rispetto della tutela della privacy;
    n) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e
    diffusione di dati riguardanti il settore dell’istruzione,
    universita’ e ricerca;
    o) concorso, in collaborazione con l’Istituto nazionale per la
    valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione,
    all’implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del
    sistema dell’istruzione e al processo di autovalutazione delle
    istituzioni scolastiche ed educative;
    p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all’attivita’ dei
    Dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti
    inerenti le tematiche di rispettiva competenza;
    q) gestione dell’infrastruttura del sito istituzionale
    dell’Amministrazione;
    r) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione
    delle istituzioni scolastiche;
    s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
    nell’ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema
    scolastico e universitario;
    t) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale, per
    quanto attiene i processi d’innovazione nella didattica, in raccordo
    con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
    valutazione del sistema nazionale di istruzione;
    u) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche
    formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del
    Piano nazionale scuola digitale;
    v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e
    supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo
    con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
    valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la
    collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.
  34. Nell’ambito della Direzione generale per la digitalizzazione, i
    sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica
    istituito a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
    1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni
    organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
  35. La Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi
    strutturali e i contratti, che si articola in n. 8 uffici
    dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
    spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) attivita’ di supporto alla definizione della politica
    finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per
    il documento di economia e finanza;
    b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero
    avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti e dagli uffici
    scolastici regionali;
    c) coordinamento dell’attivita’ di predisposizione del budget
    economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
    d) cura della predisposizione dello stato di previsione della
    spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento,
    della redazione delle proposte per la legge di bilancio,
    dell’attivita’ di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
    controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in
    coordinamento con i Dipartimenti;
    e) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse
    finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione
    alle destinazioni per essi previste;
    f) predisposizione degli atti connessi con l’assegnazione delle
    risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita’ e ai centri di
    costo;
    g) coordinamento, organizzazione della funzione di revisione
    contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano
    annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
    h) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse
    finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di
    finanziamento;
    i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi
    finanziari e dell’andamento della spesa;
    l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni
    scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua
    gestione;
    m) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione
    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
    n) attivita’ di assistenza tecnica sulle materie
    giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e
    periferici;
    o) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni
    scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei
    conti;
    p) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle
    attivita’ strumentali, alle attivita’ contrattuali e convenzionali
    dell’amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di
    soggetti in house, ad esclusione delle attivita’ relative alla
    gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli
    uffici dell’amministrazione centrale;
    q) consulenza all’amministrazione periferica in materia
    contrattuale;
    r) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni
    generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
    s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e
    servizi;
    t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
    Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione
    delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza
    del Ministero;
    u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi
    finalizzati allo sviluppo economico e all’attuazione delle politiche
    di coesione sociale relative al settore istruzione;
    v) opportunita’ di finanziamento a valere sui fondi
    internazionali ed europei, pubblici e privati;
    z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e
    iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi
    per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca;
    aa) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e
    territoriali per il coordinamento dei programmi;
    bb) autorita’ di gestione dei programmi operativi nazionali del
    Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale,
    relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e
    gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
    affidate al Ministero;
    cc) autorita’ di certificazione dei Programmi operativi nazionali
    del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del
    Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del
    Ministero.
  36. La Direzione generale per la comunicazione e i rapporti
    internazionali, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non
    generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
    nei seguenti ambiti:
    a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione
    delle attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionale, in
    conformita’ ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000,
    n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le
    strutture ministeriali competenti per materia;
    b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in
    particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita’
    e ricerca;
    c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi,
    nonche’ di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo
    con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture
    ministeriali competenti per materia;
    d) promozione di iniziative istituzionali, attivita’ e
    convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta
    collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per
    materia, nonche’ sviluppo di iniziative volte a promuovere l’immagine
    del Ministero;
    e) coordinamento dei progetti di comunicazione
    interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche
    digitale), convegni e congressi;
    f) gestione della rete di comunicazione del Ministero;
    g) elaborazione del programma di comunicazione annuale del
    Ministero, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n.
    150;
    h) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti
    all’informazione e alla relativa divulgazione, nonche’ studi e
    analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;
    i) gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico, di cui
    all’articolo 8 della legge n. 150 del 2009;
    l) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti
    multimediali e alla rete intranet;
    m) cura dei rapporti con l’Unione europea, con gli organismi
    sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando
    la competenza per materia dei Dipartimenti e delle direzioni
    generali;
    n) coordinamento della partecipazione alle attivita’ degli
    organismi europei internazionali e degli incontri a livello
    sovranazionale;
    o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali, in
    raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia;
    p) promozione dell’attuazione delle convenzioni, delle
    raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali;
    q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli Uffici di
    diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni,
    ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche, nonche’
    monitoraggio dell’attuazione degli stessi.
    Art. 8
    Uffici scolastici regionali
  37. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale
    generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa
    Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni
    individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione
    regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero
    complessivo degli uffici scolastici regionali e’ di 18, di cui 15 di
    livello dirigenziale generale.
  38. L’Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme
    generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
    sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
    efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard
    programmati; cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria
    competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
    costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione
    a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
  39. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale adotta,
    per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i
    contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali
    in cui e’ preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente
    di livello generale della Direzione generale per le risorse umane la
    programmazione e il reclutamento adotta, su proposta del predetto
    dirigente titolare dell’ufficio scolastico regionale, gli atti di
    incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti
    di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile
    delle attivita’ strumentali, contrattuali e convenzionali di
    carattere generale, comuni agli uffici dell’amministrazione
    regionale. Al fine di assicurare la continuita’ istituzionale del
    servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei
    cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio
    supportando la flessibilita’ organizzativa, didattica e di ricerca
    delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei
    comuni, delle province e della regione nell’esercizio delle
    competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
    112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo
    della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
    regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione
    regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,
    per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonche’
    l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
    scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali
    paritarie e non paritarie, nonche’ sulle scuole straniere in Italia;
    svolge attivita’ di verifica e di vigilanza al fine di rilevare
    l’efficienza dell’attivita’ delle istituzioni scolastiche; valuta il
    grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa; assegna
    alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed
    esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,
    non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate
    all’Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle
    informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
    passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
    della scuola, nonche’ del personale amministrativo in servizio;
    supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in
    raccordo con la Direzione generale per le risorse umane la
    programmazione e il reclutamento, in merito alla assegnazione dei
    fondi alle medesime istituzioni. L’Ufficio scolastico regionale cura,
    inoltre, le attivita’ connesse ai procedimenti per responsabilita’
    penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del
    personale amministrativo in servizio nell’Ufficio scolastico
    regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le
    competenze di cui all’articolo 5, comma 7 e all’articolo 7, comma 4,
    lettera o).
  40. L’Ufficio scolastico regionale e’ organizzato in uffici
    dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
    sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e
    di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali
    competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni
    relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli
    istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
    amministrativo-contabili in coordinamento con la Direzione generale
    per le risorse umane la programmazione e il reclutamento; alla
    gestione delle graduatorie e alla gestione dell’organico del
    personale docente, educativo e Ata ai fini dell’assegnazione delle
    risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e
    alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e
    innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri
    attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al
    monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli
    edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati;
    all’utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento
    con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con
    le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione
    scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione
    della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la
    verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico; alla cura delle
    relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
  41. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e’ costituito
    l’organo collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  42. Le proposte di cui all’articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
    dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate
    dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
    risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del
    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.
  43. Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento
    e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne
    l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni
    previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
    base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
    l’articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
    pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
    Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
  44. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano
    negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui
    compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
    a) l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
    dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    b) l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e’
    titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4
    uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    c) l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
    dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    d) l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
    uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
    non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    e) l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11
    uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
    non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    f) l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
    di cui e’ titolare un dirigente di livello generale, si articola in
    n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la
    trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena
    ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in
    n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle
    funzioni tecnico-ispettive;
    g) l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
    uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
    non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    h) l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
    dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    i) l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14
    uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali
    non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    l) l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
    dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    m) l’Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e’
    titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4
    uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    n) l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
    uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
    non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    o) l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici
    dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    p) l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
    dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    q) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11
    uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
    non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    r) l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12
    uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
    non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    s) l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, di cui e’
    titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4
    uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
    t) l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e’
    titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
    dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non
    generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
  45. Su proposta dell’Ufficio scolastico regionale, previa
    informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro,
    sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a
    partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di
    natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei
    compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti
    presso ciascun ufficio territoriale.
    Art. 9
    Corpo ispettivo
  46. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la
    funzione ispettiva tecnica, e’ collocato, a livello di
    amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal
    Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
    formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza
    funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali.
    Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
    formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione
    ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non e’ corrisposto alcun
    compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono
    determinate le modalita’ di esercizio della funzione ispettiva
    tecnica.
    Art. 10
    Uffici di livello dirigenziale non generale
  47. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
    generale, nonche’ alla definizione dei relativi compiti, si provvede
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati,
    sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di
    natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
    lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4,
    comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
    Art. 11
    Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
    del personale non dirigenziale
  48. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
    dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuate
    nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del
    presente decreto.
  49. Nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda
    fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi otto posti di
    funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di
    diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di
    valutazione della performance.
  50. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del
    Ministero e’ inserito nei ruoli del personale dirigenziale del
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
  51. Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel
    ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca.
  52. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo
    delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio
    successivo decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di
    personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si
    articola l’Amministrazione, nonche’, nell’ambito delle aree prima,
    seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Il
    decreto e’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio
    dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
    dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
    generale dello Stato.
    Art. 12
    Disposizioni sull’organizzazione
  53. Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
    verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
    30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita’ ed
    efficienza.
    Art. 13
    Disposizioni transitorie e finali
  54. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni
    dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana.
  55. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
    del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98,
    recante il regolamento di organizzazione del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e’ abrogato.
  56. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le
    posizioni dirigenziali dell’Amministrazione centrale oggetto di
    riorganizzazione ai sensi del presente decreto, nonche’ per la
    posizione dirigenziale di livello generale dell’Ufficio scolastico
    regionale per il Friuli-Venezia Giulia, seguendo le modalita’, le
    procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  57. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 10 e alla
    definizione delle procedure di conferimento degli incarichi
    dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello
    dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali
    non generali, individuati con provvedimento del Ministro, in
    relazione alle competenze prevalenti degli stessi.
  58. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
    registrazione.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, 4 aprile 2019
    Il Presidente
    del Consiglio dei ministri
    Conte
    Il Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca
    Bussetti
    Il Ministro
    per la pubblica amministrazione
    Bongiorno
    Il Ministro dell’economia
    e delle finanze
    Tria
    Visto, il Guardasigilli: Bonafede
    Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019
    Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
    politiche sociali, reg.ne prev. n. 1898
    Tabella A
    (Articolo 11)
    Dotazione organica del personale
    +—————————–+———+
    |Personale dirigenziale: | |
    +—————————–+———+
    |Dirigenti di prima fascia |29 |
    +—————————–+———+
    |Dirigenti di seconda fascia, | |
    |amministrativi |223* |
    +—————————–+———+
    |Dirigenti di seconda fascia, | |
    |tecnici |190 |
    +—————————–+———+
    | Totale dirigenti |442 |
    +—————————–+———+
  • Compresi 8 posti dirigenziali di livello non generale presso
    gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
    +—————————+———–+
    |Personale non dirigenziale:| |
    +—————————+———–+
    |Area III |n. 2.490 |
    +—————————+———–+
    |Area II |n. 3.144 |
    +—————————+———–+
    |Area I |n. 344 |
    +—————————+———–+
    | Totale Aree |n. 5.978 |
    +—————————+———–+
    Totale complessivo n. 6.420

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