DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 48 Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 48
Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca. (19G00055)
(GU n.133 del 8-6-2019)
Vigente al: 23-6-2019
Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
e in particolare l’articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l’articolo
3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e in particolare l’articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli
uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare
l’articolo 1, comma 345, che fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
il contingente di personale di diretta collaborazione presso il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare
l’articolo 4-bis;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell’economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ministro e sottosegretari

  1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
    di seguito denominato «Ministro» e’ l’organo di direzione politica
    del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
    seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo
    politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14,
    comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni.
  2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo
    politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di
    diretta collaborazione di cui all’articolo 2, comma 2.
  3. I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e
    le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio
    decreto.
    Art. 2
    Uffici di diretta collaborazione
  4. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di
    supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
    le strutture dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma
    2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni.
  5. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro:
    a) l’ufficio di Gabinetto;
    b) l’ufficio legislativo;
    c) l’ufficio stampa;
    d) la segreteria del Ministro;
    e) la segreteria tecnica del Ministro;
    f) le segreterie dei sottosegretari di Stato.
  6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
    Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell’ufficio di
    Gabinetto, dell’ufficio legislativo e dell’ufficio del Consigliere
    diplomatico, che opera presso l’ufficio di Gabinetto.
    Art. 3
    Ufficio di Gabinetto
  7. Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta
    collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, ed assicura il
    raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita’ di
    gestione dei dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli
    atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli
    atti la cui conoscenza e’ sottoposta a particolari misure di
    sicurezza e cura i rapporti con l’Organismo indipendente di
    valutazione della performance.
  8. Il Capo di Gabinetto e’ nominato dal Ministro tra magistrati
    ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
    consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
    professori universitari, nonche’ tra soggetti, anche estranei alla
    pubblica amministrazione, in possesso delle capacita’ adeguate alle
    funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali,
    culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
  9. Il Capo di Gabinetto puo’ nominare fino a tre vice Capo di
    Gabinetto. I vice Capo di Gabinetto possono essere scelti tra
    dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all’articolo
    23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
    modificazioni, e in servizio presso gli uffici di diretta
    collaborazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero, in numero
    massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui all’articolo 9,
    comma 3.
  10. L’ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello
    svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.
  11. Nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto opera il Consigliere
    diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla
    carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in
    campo internazionale e comunitario, in raccordo con i competenti
    uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura
    la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e
    dell’Unione europea e cura le relazioni internazionali, con
    particolare riferimento, in collaborazione con l’ufficio legislativo,
    ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di
    competenza del Ministero.
    Art. 4
    Segreteria del Ministro
  12. La Segreteria del Ministro svolge attivita’ di supporto ai
    compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello
    stesso, ne cura il cerimoniale ed e’ coordinata da un Capo della
    segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui
    partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti
    l’attivita’ istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
  13. Della segreteria del Ministro fa parte il segretario particolare
    del Ministro, coordinato dal Capo della segreteria, che cura i
    rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei propri compiti
    politico-istituzionali, in particolare curandone l’agenda e la tenuta
    della corrispondenza.
  14. Il Capo della segreteria ed il segretario particolare sono
    nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica
    amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
    Art. 5
    Ufficio legislativo
  15. L’ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione
    della attivita’ normativa nelle materie di competenza del Ministero,
    con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa,
    dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali,
    garantendo la qualita’ del linguaggio normativo, l’applicabilita’
    delle norme introdotte e l’analisi dell’impatto e della fattibilita’
    della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione
    normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
    ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare,
    il raccordo permanente con l’attivita’ normativa del Parlamento, i
    conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e
    le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda
    l’attuazione normativa di atti dell’Unione europea e la legislazione
    regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le
    autorita’ amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di
    Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
    la Conferenza unificata, con l’Avvocatura dello Stato e con il
    Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale,
    comunitario, costituzionale; cura gli adempimenti relativi al
    contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria
    competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di
    indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi;
    svolge attivita’ di consulenza giuridica per il Ministro e i
    sottosegretari di Stato e, su questioni di particolare rilevanza, per
    il Ministero.
  16. All’ufficio legislativo e’ preposto il Capo dell’ufficio
    legislativo, il quale e’ nominato dal Ministro tra magistrati
    ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e
    consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
    nonche’ tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati
    del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno
    quindici anni, in possesso di adeguata capacita’ ed esperienza nel
    campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione
    normativa.
  17. Il Capo dell’ufficio legislativo puo’ avvalersi di due vice Capo
    dell’ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta
    del Capo dell’ufficio legislativo. I Vice Capo dell’ufficio
    legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti
    ai ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli
    uffici di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
    ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui
    all’articolo 9, comma 3.
  18. I consiglieri giuridici di cui all’articolo 9, comma 3, si
    raccordano con il Capo dell’ufficio legislativo.
    Art. 6
    Ufficio stampa
  19. L’ufficio stampa, costituito ai sensi dell’articolo 9 della
    legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli
    organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il
    monitoraggio dell’informazione italiana ed estera e ne cura la
    rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai
    compiti istituzionali del Ministro.
  20. All’ufficio stampa e’ preposto il Capo dell’ufficio stampa, il
    quale e’ nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore
    dell’informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle
    pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza
    maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell’editoria,
    nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della
    Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
  21. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
    giugno 2000, n. 150, puo’ nominare un portavoce, che, in
    collaborazione con l’ufficio stampa, cura i rapporti di carattere
    politico-istituzionale con gli organi di informazione.
    Art. 7
    Segreteria tecnica del Ministro
  22. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto
    conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio
    delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attivita’ del
    Ministero. Tali attivita’ di supporto sono svolte sia nella fase di
    rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella
    dell’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
    Ministro, nonche’ mediante la promozione di nuove attivita’ ed
    iniziative, anche attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e
    rapporti, l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di
    concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali
    convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza
    del Ministero.
  23. Il Capo della Segreteria tecnica e’ scelto tra soggetti, anche
    estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati
    titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza
    del Ministero.
    Art. 8
    Segreterie dei sottosegretari di Stato
  24. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette
    dipendenze dei rispettivi sottosegretari.
  25. I Capi segreteria ed i segretari particolari dei sottosegretari
    di Stato sono nominati dai sottosegretari interessati, anche tra
    soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un
    rapporto di natura fiduciaria.
  26. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre
    al Capo della segreteria ed al segretario particolare, e’ assegnato
    personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di
    aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto
    unita’; in sostituzione di non piu’ di due delle predette unita’
    possono essere nominati estranei all’amministrazione, nell’ambito dei
    contingenti fissati all’articolo 9, comma 2, assunti con contratto a
    tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di
    permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.
    Art. 9
    Personale degli uffici di diretta collaborazione
  27. Il contingente di personale degli uffici di diretta
    collaborazione e’ stabilito complessivamente in centonovanta unita’.
    Nei limiti del contingente complessivo di centonovanta unita’, il
    Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da
    inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione
    scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero
    di altre amministrazioni pubbliche.
  28. Nell’ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono
    compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
    diretta collaborazione, un numero di otto incarichi di livello
    dirigenziale non generale. Tali incarichi sono attribuiti anche ai
    sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
    165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite
    degli incarichi conferibili a tale titolo nell’ambito del Ministero.
    Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del
    contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
  29. Il Ministro puo’ individuare altresi’ collaboratori estranei
    all’amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in
    numero non superiore a venti, nonche’ esperti o consulenti di
    particolare professionalita’ o specializzazione nelle materie di
    competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative,
    desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in
    numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio
    dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
    Tra i consulenti di particolare professionalita’ possono essere
    individuati consiglieri giuridici, scelti fra magistrati ordinari,
    amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori
    universitari di ruolo di prima fascia nell’area delle scienze
    giuridiche, nonche’ avvocati del libero foro iscritti al relativo
    albo professionale da almeno dieci anni. La durata massima di tutti
    gli incarichi e’ limitata alla permanenza in carica del Ministro che
    ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita’ di revoca
    anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del
    rapporto fiduciario.
  30. Le posizioni di Capo di Gabinetto, Capo dell’ufficio
    legislativo, Capo dell’ufficio stampa, Capo della segreteria del
    Ministro, segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria
    tecnica del Ministro, Capi delle segreterie del vice Ministro e dei
    sottosegretari di Stato, nonche’ le posizioni dei componenti
    dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e della
    struttura tecnica permanente di cui all’articolo 12, sono da
    intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
  31. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
    ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di
    diretta collaborazione, e’ posto in posizione di comando, fuori ruolo
    o aspettativa retribuita, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge
    12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
    agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui
    al comma 1, si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
    1997, n. 127.
  32. L’assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e
    strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione e’ disposta con
    atti del Capo di Gabinetto.
    Art. 10
    Trattamento economico
  33. Salvo quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6
    dicembre 2011, n. 201, ai responsabili degli uffici di diretta
    collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo,
    determinato con la modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, ed articolato:
    a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo
    non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
    dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale
    del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
    fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
    accessorio, ivi compresa l’indennita’ di risultato, spettante ai Capi
    Dipartimento del Ministero;
    b) per il Capo dell’ufficio legislativo e per il presidente
    dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
    all’articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a
    quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
    preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero,
    incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto
    legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da
    fissare in un importo non superiore alla misura massima del
    trattamento accessorio, ivi compresa l’indennita’ di risultato,
    spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso
    Ministero;
    c) per il segretario particolare del Ministro, per il Capo della
    segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il Capo
    della segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie dei
    sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non
    superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale
    dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
    generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
    superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
    d) per il Capo dell’ufficio stampa del Ministro e, ove nominato,
    per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a
    quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti
    con la qualifica di redattore capo.
  34. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta
    collaborazione, e’ corrisposta una retribuzione di posizione
    correlata alle responsabilita’ connesse allo specifico incarico
    conferito a ciascuno di essi, il cui importo e’ determinato, previo
    specifico atto d’indirizzo del Ministro, all’esito della
    concertazione presso l’amministrazione prevista dal contratto
    collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area I.
    Ai medesimi e’ altresi’ attribuita un’indennita’ sostitutiva della
    retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di
    concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
    del Capo di Gabinetto, di importo non superiore alla misura massima
    della retribuzione di risultato attribuita agli altri dirigenti
    dell’amministrazione, in rapporto alla specifica preparazione
    professionale posseduta, alla disponibilita’ ad orari disagevoli ed
    alla qualita’ delle prestazioni individuali. Per i vice Capo di
    Gabinetto e i vice Capo dell’ufficio legislativo, in ragione della
    gravosita’ dell’incarico, tale indennita’ sostitutiva puo’ essere di
    importo superiore alla misura massima della retribuzione di risultato
    attribuita agli altri dirigenti dell’amministrazione nel limite
    complessivo, per tutte le posizioni attivabili, di € 86.000 annui al
    lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP.
  35. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
    collaborazione, a fronte delle responsabilita’, degli obblighi di
    reperibilita’ e di disponibilita’ ad orari disagevoli eccedenti
    quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche’
    dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili
    degli uffici, spetta un’indennita’ accessoria di diretta
    collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
    all’incentivazione della produttivita’ ed al miglioramento dei
    servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita’ e’
    determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli
    uffici stessi. La misura dell’indennita’ e’ determinata ai sensi
    dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, e successive modificazioni, con decreto del Ministro,
    nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio.
  36. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
    determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
    continuativa e’ determinato dal Ministro all’atto del conferimento
    dell’incarico. Tale trattamento, comunque, non puo’ essere superiore
    a quello corrisposto al personale dipendente dell’amministrazione che
    svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi
    stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero,
    missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
    pubbliche», programma «Indirizzo politico».
    Capo II
    Organismo indipendente di valutazione
    della performance
    Art. 11
    Organismo indipendente di valutazione
    della performance
  37. L’organismo indipendente di valutazione della performance, di
    seguito «Oiv», svolge in piena autonomia le attivita’ di cui
    all’articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  38. L’Oiv e’ costituito con decreto del Ministro ai sensi degli
    articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
    150.
  39. Al presidente dell’Oiv e’ corrisposto l’emolumento di cui
    all’articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro
    all’atto della nomina.
    Art. 12
    Struttura tecnica permanente
    per la misurazione della performance
  40. Ai sensi dell’articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo
    27 ottobre 2009, n. 150, presso l’Organismo indipendente di
    valutazione opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione
    della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle
    risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
  41. Il responsabile della Struttura tecnica e’ nominato dal
    Ministro, con proprio decreto, su proposta dell’Oiv, ed individuato
    nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di
    specifica professionalita’ ed esperienza nel campo della misurazione
    della performance nelle amministrazioni pubbliche.
  42. Alla Struttura tecnica e’ assegnato un apposito contingente di
    personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici
    unita’, di cui una di qualifica dirigenziale non generale.
    Capo III
    Disposizioni comuni e finali
    Art. 13
    Modalita’ di gestione
  43. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Oiv
    costituiscono ai fini di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre
    2009, n. 196, un unico centro di responsabilita’ amministrativa.
  44. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
    economici individuali e le indennita’ spettanti al personale
    assegnato agli uffici di cui all’articolo 2, comma 2, per le spese di
    viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di
    Stato, per l’acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa
    occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche’ la gestione
    delle risorse umane e strumentali, e’ attribuita, ai sensi
    dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla responsabilita’
    del Capo di Gabinetto, che puo’ delegare i relativi adempimenti ai
    vice Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi
    adempimenti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7
    agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del
    Ministero per la liquidazione e l’erogazione delle spese da imputare
    ai fondi predetti.
    Art. 14
    Disposizioni transitorie e finali
  45. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  46. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, e’
    abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
    n. 16 e decadono tutti gli incarichi dirigenziali, di livello
    generale e non generale, assegnati al contingente di diretta
    collaborazione.
  47. La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, e’ modificata come segue:
    a) con riferimento alle posizioni dirigenziali di prima fascia,
    sono soppresse le parole: «compreso un posto dirigenziale di livello
    generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro»;
    b) con riferimento alle posizioni dirigenziali di seconda fascia
    amministrative, le parole: «compresi dieci posti dirigenziali di
    livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del
    Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione», sono sostituite
    dalle seguenti: «compresi otto posti dirigenziali di livello non
    generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro».
  48. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
    decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
  49. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
    registrazione.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, 4 aprile 2019
    Il Presidente del Consiglio
    dei ministri
    Conte
    Il Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca
    Bussetti
    Il Ministro
    per la pubblica amministrazione
    Bongiorno
    Il Ministro dell’economia
    e delle finanze
    Tria
    Visto, il Guardasigilli: Bonafede
    Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019
    Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
    politiche sociali, reg.ne prev. 1871

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